Presentare domanda per assegno di maternità
- Servizio attivo
L’assegno è un contributo economico riconosciuto per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo a coloro che dispongono di risorse limitate.
A chi è rivolto
Può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno (carta o permesso) o dello Status di Rifugiato Politico / Protezione Sussidiaria, residenti nello stato italiano.
Descrizione
L' Assegno di Maternità è un contributo economico erogato alle madri, residenti nello stato italiano e con ISEE inferiore a specifici limiti, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un/una bambino/a; da richiedere entro 6 mesi dalla nascita o dell'ingresso nella famiglia anagrafica. Il beneficio spetta per ogni figlio e, in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione. A erogare effettivamente il contributo, poi, è l’INPS. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali e deve soggiornare e risiedere nello stato italiano.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta alle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, purché quest'ultima sia in possesso dei seguenti requisiti: - persona titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; - familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti; - persona titolare della protezione sussidiaria; - cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari; persona titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014; - persona che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti; - persona apolide, i suoi familiari e superstiti.
Come fare
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento.
Cosa serve
Per ottenere l'assegno è necessario presentare:
- SPID/CIE;
- permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitaria.
Cosa si ottiene
Si ottiene l'erogazione dell'importo fissato di legge, in un unica soluzione, sul conto corrente indicato in fase di richiesta.
Tempi e scadenze
Riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti da parte del Comune, nell'arco di 30 giorni successivi la richiesta, è disposta la richiesta di pagamento all’INPS. L’erogazione dell'assegno avviene dai 60 ai 120 giorni dalla data di ricezione dei dati.
Quanto costa
Non è previsto alcun costo.
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