Regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679

Dettagli del documento

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30 aprile 2020

Descrizione

Il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abrogazione della direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il nuovo regolamento UE, che si applica negli stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, si fonda sulla affermazione che la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale come risulta anche dalla circostanza che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Tipo documento Documento (tecnico) di supporto ,
Data di pubblicazione26 Settembre 2023
OggettoApprovato con deliberazione C.C. n. 12 del 30 aprile 2020
Autori

DPO

Formati

Pdf

Licenze pubblico dominio

Ufficio responsabile

DPO (Data Protection Officer) - Responsabile per il Trattamento dei Dati

L’art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del DPO (Responsabile della protezione dei dati): 1. Il responsabile della protezione dei dati DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

  1. Informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  2. Sorvegliare l’osservanza del Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  3. Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
  4. Cooperare con l’autorità di controllo;
  5. ungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) 2016/679

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